
La chiusura del triennio formativo 2023-2025, avvenuta il 31 dicembre 2025, ha segnato uno spartiacque fondamentale nella gestione del rischio clinico e professionale. Non si tratta più soltanto di adempiere a un obbligo deontologico di aggiornamento: oggi, la formazione continua (ECM) è un requisito strutturale per la validità delle tutele assicurative.
Sulla base delle recenti disposizioni normative e delle analisi pubblicate dal Sole 24 Ore, approfondiamo le criticità che ogni medico e professionista sanitario deve affrontare in sede di verifica della propria posizione.
L'Educazione Continua in Medicina (ECM) è obbligatoria in Italia sin dal 2002, ma la sua natura è mutata drasticamente con l'entrata a regime dei decreti attuativi della Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017).
La vera rivoluzione è contenuta nell'art. 38-bis del D.L. 152/2021 (convertito in Legge n. 233/2021), che ha sancito ufficialmente il legame tra formazione e copertura assicurativa.
Il principio di efficacia:
"L'efficacia delle polizze assicurative [...] è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile."
Questo significa che, in caso di sinistro o contenzioso per presunta malpractice, la compagnia assicurativa ha il diritto legale di eccepire la mancata copertura qualora il professionista non dimostri la conformità formativa.
Se un medico viene citato in giudizio per un danno e la sua assicurazione rileva il mancato raggiungimento del 70% dei crediti nel triennio di riferimento (in questo caso 2023-2025), la polizza potrebbe essere considerata inoperante. Il professionista si troverebbe a rispondere del risarcimento con il proprio patrimonio personale.
Il fabbisogno standard per il triennio appena concluso è di 150 crediti. Tuttavia, la verifica non è puramente aritmetica, ma qualitativa. È fondamentale distinguere tra le diverse tipologie di acquisizione crediti.
Come evidenziato dalle linee guida della Commissione Nazionale per la Formazione Continua:
L'unico ente certificatore ufficiale è il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie). I provider ECM trasmettono i dati, ma è responsabilità del singolo professionista:
L'Italia, insieme alla Francia, rappresenta un unicum nel panorama europeo per la severità teorica delle sanzioni legate alla formazione.
Sebbene le sanzioni disciplinari non siano state applicate sistematicamente in passato, l'introduzione del vincolo assicurativo costringerà gli Ordini a un controllo più rigido, spinti anche dalle compagnie assicurative che richiederanno certificazioni di conformità sempre più puntuali.

Alla luce della chiusura del triennio, si raccomanda di procedere immediatamente con i seguenti controlli:
L'ECM non è più una questione burocratica delegabile. È diventata una componente essenziale del risk management personale. Un medico non aggiornato non è solo deontologicamente discutibile, ma è oggi un professionista legalmente vulnerabile.