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AGENAS: delibera sul trasferimento accreditamento ECM tra enti pubblici

La delibera n. 11/2026 introduce regole chiare per il passaggio dell'accreditamento ECM tra soggetti pubblici

Di Giuseppe Varrasi, Fondatore Smart ECM · Aggiornato il 5 giugno 2026
AGENAS: delibera sul trasferimento accreditamento ECM tra enti pubblici

Il contesto: perché servivano regole sul trasferimento dell'accreditamento

Nel sistema ECM, l'accreditamento come provider viene rilasciato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) su richiesta di un soggetto specifico — che sia un'azienda sanitaria, un'università, un IRCCS o un altro ente pubblico. Fino ad oggi, quando un ente pubblico accreditato subiva una riorganizzazione — una fusione con un'altra struttura, un incorporamento, una scissione o un cambiamento istituzionale significativo — non esisteva una procedura univoca e codificata per trasferire la titolarità dell'accreditamento ECM all'ente subentrante.

Con la delibera n. 11/2026, adottata dalla CNFC il 20 maggio 2026, questa lacuna viene colmata: il provvedimento stabilisce le condizioni e le modalità con cui un soggetto pubblico può trasferire la propria titolarità di accreditamento ECM a un altro soggetto pubblico.

A chi si rivolge la delibera n. 11/2026

La delibera è rivolta ai soggetti pubblici già accreditati come provider ECM che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • Fusione o incorporazione con un altro ente pubblico sanitario (ad esempio, accorpamento di due ASL o di più ospedali in un'unica azienda).
  • Trasformazione istituzionale che modifica la denominazione o la natura giuridica dell'ente senza interrompere l'attività formativa.
  • Trasferimento di rami aziendali o dipartimenti che gestiscono la formazione ECM verso una struttura pubblica distinta.

I provider privati non rientrano nell'ambito di applicazione di questa specifica delibera, che è circoscritta ai soggetti pubblici.

Cosa prevede il trasferimento dell'accreditamento

Secondo quanto stabilito dalla delibera, il trasferimento della titolarità dell'accreditamento ECM non è automatico ma deve essere formalmente richiesto alla CNFC dall'ente subentrante. La richiesta deve documentare:

  • La natura giuridica della riorganizzazione istituzionale (ad esempio, il decreto o la delibera di fusione dell'ente).
  • La continuità sostanziale dell'attività formativa: il soggetto subentrante deve dimostrare di possedere le strutture, le risorse e i requisiti necessari per mantenere gli standard dell'accreditamento ECM originario.
  • L'elenco degli eventi ECM accreditati in corso o programmati che transitano sotto la nuova titolarità.

Continuità degli eventi e dei crediti già accreditati

Uno dei punti chiave della delibera riguarda la continuità degli eventi ECM già accreditati: i corsi e i convegni accreditati sotto la titolarità del soggetto cedente mantengono la loro validità per i professionisti iscritti, a condizione che il trasferimento sia approvato dalla CNFC e che il soggetto subentrante rispetti i medesimi standard formativi. I crediti già erogati ai partecipanti restano pienamente validi.

Perché è importante per i responsabili della formazione in ambito pubblico

La delibera n. 11/2026 introduce una certezza normativa molto attesa dagli uffici formazione delle aziende sanitarie pubbliche. Nelle fasi di riorganizzazione, la continuità dell'accreditamento ECM è cruciale per non interrompere l'offerta formativa ai propri dipendenti e per non perdere lo status acquisito nel tempo. Avere un percorso formale e codificato riduce i rischi di vuoti amministrativi e protegge sia l'ente sia i professionisti che vi lavorano.

Fonte ufficiale Agenas: consulta il documento originale

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