AGENAS: delibera sul trasferimento accreditamento ECM tra enti pubblici
La delibera n. 11/2026 introduce regole chiare per il passaggio dell'accreditamento ECM tra soggetti pubblici

Il contesto: perché servivano regole sul trasferimento dell'accreditamento
Nel sistema ECM, l'accreditamento come provider viene rilasciato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) su richiesta di un soggetto specifico — che sia un'azienda sanitaria, un'università, un IRCCS o un altro ente pubblico. Fino ad oggi, quando un ente pubblico accreditato subiva una riorganizzazione — una fusione con un'altra struttura, un incorporamento, una scissione o un cambiamento istituzionale significativo — non esisteva una procedura univoca e codificata per trasferire la titolarità dell'accreditamento ECM all'ente subentrante.
Con la delibera n. 11/2026, adottata dalla CNFC il 20 maggio 2026, questa lacuna viene colmata: il provvedimento stabilisce le condizioni e le modalità con cui un soggetto pubblico può trasferire la propria titolarità di accreditamento ECM a un altro soggetto pubblico.
A chi si rivolge la delibera n. 11/2026
La delibera è rivolta ai soggetti pubblici già accreditati come provider ECM che si trovano in una delle seguenti situazioni:
- Fusione o incorporazione con un altro ente pubblico sanitario (ad esempio, accorpamento di due ASL o di più ospedali in un'unica azienda).
- Trasformazione istituzionale che modifica la denominazione o la natura giuridica dell'ente senza interrompere l'attività formativa.
- Trasferimento di rami aziendali o dipartimenti che gestiscono la formazione ECM verso una struttura pubblica distinta.
I provider privati non rientrano nell'ambito di applicazione di questa specifica delibera, che è circoscritta ai soggetti pubblici.
Cosa prevede il trasferimento dell'accreditamento
Secondo quanto stabilito dalla delibera, il trasferimento della titolarità dell'accreditamento ECM non è automatico ma deve essere formalmente richiesto alla CNFC dall'ente subentrante. La richiesta deve documentare:
- La natura giuridica della riorganizzazione istituzionale (ad esempio, il decreto o la delibera di fusione dell'ente).
- La continuità sostanziale dell'attività formativa: il soggetto subentrante deve dimostrare di possedere le strutture, le risorse e i requisiti necessari per mantenere gli standard dell'accreditamento ECM originario.
- L'elenco degli eventi ECM accreditati in corso o programmati che transitano sotto la nuova titolarità.
Continuità degli eventi e dei crediti già accreditati
Uno dei punti chiave della delibera riguarda la continuità degli eventi ECM già accreditati: i corsi e i convegni accreditati sotto la titolarità del soggetto cedente mantengono la loro validità per i professionisti iscritti, a condizione che il trasferimento sia approvato dalla CNFC e che il soggetto subentrante rispetti i medesimi standard formativi. I crediti già erogati ai partecipanti restano pienamente validi.
Perché è importante per i responsabili della formazione in ambito pubblico
La delibera n. 11/2026 introduce una certezza normativa molto attesa dagli uffici formazione delle aziende sanitarie pubbliche. Nelle fasi di riorganizzazione, la continuità dell'accreditamento ECM è cruciale per non interrompere l'offerta formativa ai propri dipendenti e per non perdere lo status acquisito nel tempo. Avere un percorso formale e codificato riduce i rischi di vuoti amministrativi e protegge sia l'ente sia i professionisti che vi lavorano.
Fonte ufficiale Agenas: consulta il documento originale
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